(S) Va bene che non vuoi discutere di come si definisce uno “Stato sicuro” per il rimpatrio forzoso di migranti irregolari, dici che se non lo sa il ministro della giustizia… ma non ti puoi sottrarre al tema “maternità surrogata”, vista la netta posizione presa dal Papa.
(C) Cominciamo dal definire di che cosa stiamo parlando. La GPA (gestazione per altri, espressione eufemistica), nota anche come “maternità surrogata” o “utero in affitto”, è un metodo di procreazione assistita in cui una donna porta avanti la gravidanza per conto di altri, che assumeranno poi la genitorialità del neonato. In base a come si ottiene la gravidanza si distingue tra maternità surrogata genetica o gestazionale.
La genetica prevede l’inseminazione artificiale dell’ovocita della madre surrogata (che è quindi anche madre biologica) con il seme del padre committente o di un donatore. La gestazionale, si ha quando la madre surrogata si limita a portare avanti la gravidanza dopo che le viene impiantato nell’utero un embrione generato in vitro, che può provenire dai committenti o da una donatrice. Aggiungo un’altra distinzione: la “surrogazione” può essere gratuita o effettuata a pagamento. In alcuni Stati è ammessa solo quella donata.
(O) Si presentano casi complessi e diversi, ma tutti sono sorretti dalla esplicita volontà di almeno un soggetto che vuole essere genitore e, dall’altra parte, di una donna che gratuitamente, o anche no, può disporre liberamente di una funzione del proprio corpo, senza neppur dover sacrificarne una parte, come avviene nella donazione di organi da vivo. Perché vietare, si chiedono i progressisti estremi o perché vietare in tutti i casi, si chiedono i moderati? Nella maggior parte dei casi si tratta di coppie eterosessuali che non hanno la possibilità materiale di procreare, ma possono fornire il proprio DNA. Allora perché NON DISTINGUERE e accettare almeno la possibilità di surrogazione solo gestazionale, solo donativa e solo da coppie etero? Con ciò affermo di rifiutare per ragioni etiche e giuridiche, per me evidenti, tutti gli altri casi.
(S) Anche nel caso che il progressista Onirio considera migliore, lo stravolgimento giuridico è grosso: il bambino diventa oggetto, mentre tutta la speciale tutela che il diritto riconosce al bambino si fonda sul riconoscerlo soggetto di diritti inalienabili. La contrattualizzazione del rapporto di surroga lo rende invece totalmente dipendente dalle volontà dei contraenti, anche nel caso migliore indicato da Onirio. Sono certo che il diritto preminente nel rapporto tra genitori e figli non è quello del genitore ad avere un legame parentale col figlio, ma quello del figlio ad avere il rapporto col genitore, proprio come l’adozione che è un istituto la cui finalità è quella di tutelare i bambini e offrire loro una soluzione a eventuali mancanze da un punto di vista famigliare e genitoriale. Non è solo una ragione giuridica, ma riflette l’esperienza traumatica di abbandono dei bambini che, appena partoriti, sono stati sottratti alla gestante e allevati con tecniche artificiali. Stiamo quasi deificando la NATURA in aspetti anche marginali e neghiamo l’importanza dell’ordine naturale proprio nel momento più delicato dello sviluppo umano?
(C) Questa è anche la ragione sostanziale per l’adozione della nuova legge che definisce reato universale la GPA, cioè perseguibile in Italia anche se il fatto è avvenuto all’estero in uno Stato che lo consenta. E’ vero che rimane difficile da individuare e perseguire, se avvenuto all’estero, (qui forse appare eccessiva la richiesta ai medici di denunciare il ‘sospetto’ di maternità surrogata), ma l’affermazione di principio e la forza dissuasiva della proibizione sono argomenti non eludibili. Al contrario, l’apertura anche parziale, porterebbe a fattori di mercificazione del rapporto e del nascituro stesso: qualche esempio? Il contratto potrebbe prevedere l’obbligo di aborto a richiesta dei contraenti e contro la volontà della cosiddetta donatrice o, al contrario, il divieto di terapie necessarie alla donatrice. In sostanza, l’essere umano, nella sua fase prenatale, è ridotto da soggetto di diritto a oggetto. Se si pensa che questo non sia possibile, la risposta relativa alla liceità della maternità surrogata sarà negativa, per ragioni di diritto, puramente laiche e per nulla dipendenti da un credo religioso.
(S) Sebastiano Conformi (C) Costante (O) Onirio Desti
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