Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n.1117/2024, ha ribadito in maniera chiara ed esplicita il diritto che spetta a ciascun cittadino di avere un rapporto con la Pubblica Amministrazione in grado di potere soddisfare tutte le richieste di informazioni su di un’opera pubblica, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
La finalità che il legislatore si propone è esattamente quella, ribadita proprio dal Consiglio di Stato in questa occasione, di favorire la partecipazione al dibattito pubblico e il controllo democratico
dell’attività amministrativa, senza necessità di verificare la legittimazione del soggetto richiedente. Questo viene fatto? A mio modo di vedere in molti casi la risposta è negativa.
L’ente pubblico non ha ancora maturato quanto il legislatore richiede.
Pertanto, ancora in molti casi, davanti ad una richiesta di informazione, ovvero di partecipazione, fatta da un soggetto che ne ha diritto, cerca di negare l’informativa richiesta individuandola come strumentale, pretestuosa e d’intralcio al buon funzionamento degli uffici dell’ente.
L’ente pubblico, per non fornire l’informativa richiesta, spesso si trincera dietro il fatto che l’alta quantità di materiale che dovrebbe consegnare sarebbe causa di intralcio al buon funzionamento della Pa.
Cercherò, attraverso l’azione dell’associazione che rappresento, di fare in modo che sia realizzata la volontà del legislatore, combattendo quelle che sono le decisioni dell’ente pubblico alle stesse contrarie.
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