Scrivevo il 24 Aprile a proposito degli imminenti ed immanenti problemi energetici che a breve investiranno il nostro Paese, e non solo, che con la vigente normativa sarà ben difficile dare una accelerata in direzione delle fonti rinnovabili, sia ad iniziativa pubblica che privata.
Infatti non solo abbiamo abbandonato ogni possibilità alternativa al gas e al petrolio, come centrali nucleari, centrali a carbone, centrali idroelettriche, rigassificatori lasciati ad arrugginire, perché incompatibili con il territorio, parchi eolici in attesa di autorizzazione da decenni, produzione da correnti marine, manco a parlarne, come se fossimo la Valle D’Aosta e non la Sicilia, isola ovviamente circondata dal mare. Blocchiamo infatti anche gli utenti privati che provano ad ridurre consumi collettivi e fatture individuali, mettendo mano al proprio portafoglio, rinunciando a bonus, superbonus ed altre “droghe economiche” che hanno fatto impazzire i mercati.
Appena si intraprende il percorso, invece di incoraggiamenti, iniziano gli ostacoli: pannelli fotovoltaici in zona turistica balneare no; ventola mini eolica per uso domestico no perché deturpa; gruppo elettrogeno per supplire in caso di distacchi, no perché crea inquinamento acustico.
Due sono le cose: o confidiamo come sempre nello “Stellone Italico”, o abbiamo governanti e legislatori, nazionali e regionali più incoscienti del pensabile, ostaggi di gruppi di allucinati, lontani anni luce dalla realtà, che comunque tengono in piedi il Governo con un ricatto oggi e una sfiducia minacciata domani.
Fortunatamente, sperando che possa costituire precedente giurisdizionale, l’Italia ha qualche decina di Tar (due solo in Sicilia) che in materia emettono sentenze. In particolare, lo scorso 13 Aprile, il Tar della Lombardia, sezione distaccata di Brescia (sezione prima), ha accolto il ricorso di un privato cittadino, cui era stato vietato, da parte dell’Ente Parco dei colli di Bergamo e Soprintendenza Archeologia e belle arti per le province di Bergamo e Brescia, di installare sul tetto della propria abitazione pannelli fotovoltaici incassati nel tetto e dello stesso colore della copertura originale.
Motivo del divieto impugnato “i pannelli avrebbero compromesso l’immagine storica complessiva delle coperture in laterizio”. Il Tar, saggiamente e contestualizzando la propria decisione con i momenti di grave pericolo che stiamo vivendo a livello europeo, ha sentenziato condannando alle spese gli enti: “La produzione di energia con fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto comunitario, e non è quindi possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni”.
Ma è ancora accettabile poter fare qualcosa solo se lo dice un Giudice “in nome del popolo italiano”.
Usque tandem abutere patientia nostra?
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