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Ambiente

BOTTI DI NOTTE

ARTURO BORTOLUZZI - 18/01/2019

bottiPer la notte di San Silvestro 2018/19 il sindaco del comune di Varese aveva assunto un’ordinanza per vietare l’utilizzo da parte dei privati di fuochi di artificio e di botti.

L’assunzione di un simile provvedimento aveva delle ragioni di primario interesse: da una parte tutelare i cittadini inducendoli a riflettere riguardo al fatto che una attività pirotecnica incontrollata possa avere effetti negativi in materia di inquinamento atmosferico e di pericolo per le persone e per gli animali, dall’altra parte sul fatto che debba essere prestata attenzione a un uso non professionale del materiale infiammabile che può dare vita a eventi distruttivi di un ambiente che invece noi tutti dobbiamo tutelare con responsabilità.

Non c’era da essere incauti! Abbiamo visto, non a caso (dopo aver sofferto un anno fa un gravissimo e rovinoso incendio al campo dei fiori da Comerio alla Cittadella del Sacro Monte), ciò che è avvenuto poco dopo il Capodanno, sul Monte Martica, dove, per colpa di un piromane, ovvero anche solo per distrazione o imperizia, sono andati a fuoco ettari di bosco.

L’ordinanza è stata però completamente disattesa. La luce provocata dei fuochi arrivati a mezzanotte del giorno 31, aveva illuminato tutto il territorio e nessuna forza dell’ordine era intervenuta a multare, anche solo una persona, per aver violato l’ordinanza.

Il sindaco ha tenuto a precisare e mezzo stampa di aver voluto solo sensibilizzare gli amministrati e non a impedire manifestazioni che ormai fanno parte della tradizione obbligando le forze dell’ordine a svolgere un’azione troppo estesa e faticosa.

Un tale comportamento comunale è secondo me molto criticabile, da una parte, perché anche multando dieci persone pesantemente il prossimo Capodanno molti non avrebbero voluto rischiare di incorrere in contravvenzioni e pertanto non avrebbero più voluto disattendere gli ordini comunali; d’altra parte perché non si è voluto tenere conto di una recentissima sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lombardia, sezione staccata di Brescia numero 565 dell’11 giugno 2018, che affrontava proprio la questione degli spettacoli pirotecnici.

Nella stessa in maniera molto chiara si afferma, in particolare, che: “I presupposti essenziali per la legittima adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente sono individuabili nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, nella provvisorietà e temporaneità degli effetti e nella proporzionalità del provvedimento…; ne consegue che non è legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali, invece, potrebbero essere utilmente fronteggiate e disciplinate con i mezzi ordinari; la particolare situazione che si viene a creare durante la c.d. festa di Capodanno, che costituisce evento effettivamente eccezionale ed obiettivamente pericoloso per la concentrazione dell’uso degli artifici pirotecnici in un arco temporale ristretto, può ritenersi fatto notorio, tanto da essere definita come ‘consuetudine’ nella stessa ordinanza impugnata, e perciò non può ritenersi imprevedibile, per cui ben avrebbe potuto e potrebbe essere disciplinata con gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento”.

Da quanto sopra riportato si può dedurre che, quindi, non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016 n. 3369): ulteriormente precisandosi come “il potere di ordinanza di cui si discute, presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale” (Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; 25 maggio 2015, n. 2967; 5 settembre 2015, n. 4499).

Non si comprende, inoltre, il motivo per il quale il sindaco abbia deciso di ricorrere allo strumento “ordinanza” nel momento stesso in cui bene era conscio del fatto che non c’erano forze di polizia in grado di farla valere.

Avrebbe potuto ricorrere alla raccomandazione come strumento di sensibilizzazione che per raggiungere risultati effettivi avrebbe però dovuto incominciare a predisporli almeno un anno fa quando era evidente che smuovere le abitudini radicate tra i varesini (munirsi di fuochi di artificio sempre più pirotecnici) aveva bisogno di un’opera educazionale che doveva iniziarsi a partire dagli asili e dalle scuole elementari.

L’attuazione di tutto questo rimane assolutamente valida, ma la stessa citata sentenza indica ai Comuni interessati una possibile strada per raggiungere gli obiettivi per scongiurare i quali il sindaco di Varese ha utilizzato lo strumento dell’ordinanza.

“In tal senso, deve ritenersi che la pur meritoria tutelabilità degli interessi tenuti presenti nel gravato provvedimento sindacale (senz’altro suscettibili, in linea di principio, di essere presi in considerazione nel quadro di un’attività di carattere necessariamente preventivo, volta a scongiurare il verificarsi di situazioni di nocumento o pericolo per l’incolumità delle persone o degli animali), ben avrebbe potuto (e, tuttora, ben possa) trovare idonea disciplina in un generale quadro regolamentare, suscettibile – ex ante – di individuare:- circoscritte ed individuate delimitazioni di carattere temporale dell’interdizione all’accensione e/o esplosione di fuochi d’artificio e/o pirotecnici; una delimitazione spaziale degli ambiti del territorio comunale insuscettibili, in ragione di valutate e motivate esigenze di prevenzione e/o tutela di interessi aventi rilevanza pubblica, di essere interessati dall’accensione e/o esplosione di fuochi d’artificio e/o pirotecnici…”.

Ho scritto così al sindaco e all’assessore alla tutela ambientale del comune di Varese per chiedere a loro di convocare una pronta riunione con i vigili del fuoco e con il provveditore agli studi che abbia lo scopo di individuare come svolgere un’attività educativa specie presso le scuole elementari e presso gli asili volta a far comprendere come debbono essere evitati tutti quei comportamenti incauti e scellerati che, come abbiamo detto sopra, rischiano di far del male ai nostri consimili e a mettere a repentaglio il bel territorio in cui viviamo e lavoriamo.

Tutte le questioni ambientali attualmente in corso hanno bisogno, per poter essere affrontate e poi vinte, in primo luogo con la declamazione da parte del Comune di obblighi comportamentali da diffondersi sia nelle scolaresche sia nelle famiglie (svolgendo quell’opera educazionale che l’ente pubblico non può esimersi dal fare); in secondo luogo con l’infliggere sanzioni, per dare le quali deve essere sempre presente la forza pubblica.

Non voler punire eccessi potenzialmente distruttivi ovvero comportamenti contro l’interesse generale è una modalità di azione che non si attaglia alla gravità delle situazioni ambientali in corso.

Chi governa Varese deve sempre dimostrarsi, senza approssimazione, capace di poter affrontare con avvedutezza, ma anche con pignoleria, le problematiche ambientali specie quando possono essere provocate da incoscienza ovvero da distrazioni in particolare nel caso di eventi consuetudinari.

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