Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Opinioni

RAGIONEVOLE VERDETTO

ARTURO BORTOLUZZI - 04/05/2018

tassaAvevo scritto su questo giornale nello scorso settembre che caldeggiavo l’attuazione della proposta fatta al Sindaco del Comune di Varese da parte di Confesercenti Varese di istituire in Comune una tassa di soggiorno per incamerare fondi a sostegno della valorizzazione dei beni comuni di pubblico dominio. Ponevo, però, una condizione.

Volevo che si raggiungesse, infatti, uno scopo ampio: quello di non istituire una tassa nuova da parte del solo Comune di Varese.

Ambivo, infatti, a che quest’ultimo potesse rinvenire accattivanti modalità al fine di invogliare tutti i Comuni dell’area varesina (tenendo in conto delle attrattive culturali e paesaggistiche di cui ciascuno poteva fregiarsi) a muoversi, animati dallo stesso spirito. Avevo chiesto al Sindaco di Varese, pertanto, di indire al più presto una riunione con tutti i sindaci dell’area varesina ed anche con tutti i privati interessati e interessabili.

Quindi contavo che il semplice fatto di potersi trovare assieme da parte di diversi soggetti aventi una differente mansione nell’area varesina, potesse far nascere diverse occasioni perché si potesse pervenire ad una completa ottimizzazione della offerta turistica dell’area varesina. Andavano, quindi, messi in ordine i nostri beni aventi una grande attrattiva culturale e paesaggistica, ma, soprattutto, si doveva mettere questi a sistema con quelli che sono i soggetti che si occupano di ospitalità e di trasporto in automobile, in treno, in aereo.

Tutto ciò l’avevo fatto presente al Sindaco di Varese per iscritto in tre occasioni come Presidente dell’associazione Amici della Terra Varese e lo avevo, pure, reso edotto di come fossi disponibile a poter partecipare all’incontro che il Comune avesse stabilito per poter discutere della proposta che ora faccio. Avrei così potuto far presente l’istanza di cui sopra che è quella anche propria del consiglio direttivo dell’associazione che presiedo. Non sono stato, invece, mai invitato da parte del Comune di Varese a partecipare all’appuntamento in tema. Questa istituzione, ha voluto decidere da sola istituendo una tassa solo locale e non tenendo conto delle proposte qui scritte (in sintesi, tassa di soggiorno congiuntamente messa in opera dai comuni dell’area varesina).

Segnalo ora come leggo sul Sole24ore, la sentenza del tribunale amministrativo di Milano numero 838 del 2018 che, ha annullato, la delibera consiliare di un Comune lombardo che ai sensi dell’articolo 4, Dlgs n. 23/2011 che aveva istituito l’imposta di soggiorno, sulla base dell’assenza dei presupposti previsti dalla legge.

Leggendo tutta la sentenza viene data ragione a quanto avevo proposto. L’imposta di soggiorno deve essere istituita contemporaneamente da una pluralità di Comuni che la vogliano e che abbiano quale proponimento quello di gestire insieme il patrimonio sia naturalistico che culturale di cui dispongono e poi, anche, con i soldi percepiti, di valorizzarli.

Non ha senso (lo ripeto) che l’imposta di soggiorno venga istituita solo da un Comune dell’area varesina.
Va ricordato che il predetto articolo 4 attribuisce la possibilità di istituire il tributo ai Comuni capoluogo di provincia, alle unioni di Comuni, nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
L’istituzione dell’imposta di soggiorno deve avvenire con deliberazione del Consiglio comunale e con lo stesso atto deve essere adottato anche il relativo regolamento. Nel caso di adozione a livello di Unione, pur non essendo espressamente prevista la traslazione dei poteri regolamentari ai relativi organi, va sottolineato che la previsione normativa classifica esplicitamente l’Unione come soggetto attivo, trovando un logico presupposto nell’opportunità di determinare il prelievo in un contesto di area più vasta, nonché nell’economia di scala ottenibile sotto il profilo della gestione, che l’Unione è in grado di garantire rispetto all’agire del singolo Comune, specie se di piccole dimensioni.
La delibera è stata impugnata in quanto, nella Regione Lombardia, sono del tutto assenti gli elenchi regionali, per cui la potestà impositiva comunale, in detta materia, era preclusa. La disposizione di cui all’articolo 4 comma 1, Dlgs n. 23/2011 deve essere letta secondo il cono prospettico dei principi di cui all’articolo 23 Costituzione, che pone la riserva di legge in materia di imposizione di prestazioni patrimoniali.
La riserva di legge, costituisce uno dei principi cardine dell’obbligazione tributaria, ponendosi quale guarentigia del cittadino sulle scelte di rilevanza tributaria di una manifestazione di ricchezza; il principio di legalità di cui al citato articolo 23 opera, quindi, sul piano formale, per cui è la legge istitutiva del prelievo tributario che deve disciplinarne gli aspetti fondamentali, individuandone i soggetti passivi (o i criteri per identificarli), il presupposto e la misura del tributo, attraverso l’indicazione dell’aliquota massima o la fissazione dei criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell’Autorità chiamata ad applicare l’imposta.
La giurisprudenza amministrativa sostiene che il fatto suscettibile di valutazione economica ai fini dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, è connesso a una spesa, quella turistica, non avente carattere d’indispensabilità. Questa costituisce espressione di una manifestazione non meramente fittizia di ricchezza, che trova la propria giustificazione nell’esigenza che i soggetti non residenti nel territorio comunale, partecipino ai costi pubblici determinati dalla fruizione del patrimonio culturale e ambientale, anche in funzione di una migliore sostenibilità dei flussi di visitatori e, quindi, in virtù dell’accertamento di una vocazione turistica del Comune interessato dall’applicazione dell’imposta. La stessa, non deve essere generica, ma è necessario venga specificamente accertata dalla Regione, attraverso l’inserimento dell’ente locale nell’elenco previsto dal ripetuto articolo 4, Dlgs n. 23/2011.
Se in Lombardia, la Regione non ha predisposto gli elenchi dei Comuni abilitati ad istituire detta imposta, non viene in capo ai Comuni stessi alcun potere di surrogare l’ente regionale, per cui occorre attendere la volontà della stessa Regione.
Il giudice adito, ha evidenziato, infatti, che il compito di predisporre gli elenchi dei Comuni abilitati ad imporre l’imposta di soggiorno, si inquadra nel riparto di competenze tra Stato e Regioni disegnato dall’articolo 117 Costituzione. Lo stesso vuole che, nell’ambito della legislazione concorrente, alla Regione competa il coordinamento del sistema tributario; coordinamento che, nel caso di specie, si realizza attraverso la predisposizione degli elenchi previsti dall’articolo 4 citato. Attraverso codesti la Regione decide quali siano i Comuni che, per vocazione turistica, possono istituire l’imposta di soggiorno.
La sentenza precisa che gli enti territoriali non possono fare fughe in avanti, ma che debbono esercitare la potestà impositiva nell’ambito del perimetro legislativo e attendere, laddove previsto, l’adozione di atti prodromici da parte degli altri enti. Ho scritto così al Presidente della Regione Lombardia e, per conoscenza, al Sindaco di Varese, perché possano essere predisposti gli elenchi previsti dall’articolo 4 di cui sopra, attraverso i quali la Regione decide quali siano i Comuni abilitati a istituire l’imposta di soggiorno.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

You must be logged in to post a comment Login