Facendo seguito a quanto scritto poco meno di un mese fa a proposito del “brodino” propinatoci dallo Stato per cercare di limitare la ludopatia, la competenza non sta solo in capo al sindaco, ma anche il questore ha poteri degni di nota.
Il Ministero dell’Interno ha emesso una circolare rivolta a Prefetture e Questure dando una serie di indicazioni operative in data 19 marzo 2018. Entrambe sono chiamati a limitare il gioco di azzardo patologico (Gap) alle zone sensibili del territorio di Varese tra cui i nostri bellissimi parchi pubblici.
Con sentenza numero 626-2018 del Tribunale amministrativo regionale di Milano ha ritenuto legittima la deliberazione con la quale una Giunta comunale, nel dare attuazione all’articolo 5, comma 1, della Lr Lombardia n. 8 del 21 ottobre 2013 e alla deliberazione della Giunta regionale lombarda 24 gennaio 2014, n. X/1274, ha correttamente inquadrato un parco comunale tra i luoghi sensibili, ai fini del divieto di nuova installazione di apparecchi di giochi d’azzardo con vincite in denaro.
Il parco comunale, infatti, è un luogo di aggregazione giovanile e, di conseguenza, non possono essere installati giochi d’azzardo leciti in locali posti a meno di cinquecento metri da esso, considerato il pericolo per la salute dei minori che ne potrebbe derivare.
La circolare del Ministero pone, anche per iscritto, che le sale giochi soggette ad autorizzazione di competenza della Questura (e non solo quelle di competenza del Comune) sono soggette al rispetto della distanza minima da luoghi sensibili come scuole, case di cura, ospedali, centri di aggregazione, imposte dal Comune o dalla Regione in sede di regolamenti locali. Per questo, la Questura, prima di procedere al rilascio dell’autorizzazione all’attività, oltre alla verifica dei requisiti morali dell’esercente, deve richiedere al Comune la verifica della distanza minima posta al fine di contrastare la ludopatia e di evitare l’esposizione dei soggetti deboli al rischio del gioco incontrollato.
Il Questore è chiamato a verificare anche il profilo del rischio da dipendenza patologica dal gioco costituito dalla distanza minima imposta da Regioni e Comuni per l’apertura delle attività di sale giochi, sale bingo, raccolta di scommesse, video-lotterie, esercizio di giochi leciti tramite slot. La circolare, infatti, impone di non trascurare le gravi conseguenze sociali e sulla salute determinate dal proliferare incontrollato di queste attività in barba ai regolamenti locali o alle leggi regionali che fissavano distanze di sicurezza. Tradendo così la finalità propria della recente normativa in tema di lotta alla ludopatia.
Secondo il nuovo orientamento, invece, d’ora in poi gli uffici periferici del ministero dell’Interno dovranno verificare non più solo i requisiti personali dell’istante ma anche tutti gli interessi che sono coinvolti nel procedimento autorizzatorio.
Per questo, il Questore – prima di rilasciare l’autorizzazione – dovrà chiedere al Comune, sede dell’attività, di procedere al controllo della distanza minima eventualmente stabilita dalla normativa regionale o locale.
Scriverò al Questore di Varese invitandolo a sentire il Sindaco della città per attivare una collaborazione efficace in questo senso.
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