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Società

TEMPI DI LUDOPATIA

ARTURO BORTOLUZZI - 30/03/2018

ludoLa ludopatia, pur essendo una malattia da cercare di sconfiggersi, da parte delle istituzioni, per la sua gravità e per le conseguenze che comporta, rimane una pratica non contrastata. Osservo sbigottito uno Stato che con la mano sinistra spiega la gravità della patologia agli italiani e che con la mano destra, invece, la alimenta. Un comportamento, quello dello Stato, inquadrabile come disturbo borderline, ossia un evidente disturbo della personalità, patologia caratterizzata da instabilità pervasiva dell’umore e del comportamento.

Ritenevo che non interessasse agli organi statali risolvere il problema di calcolare a quanto ammontino i costi sociali e sanitari conseguenti al gioco patologico. A fronte di 9 miliardi di entrate, ci sono certamente spese molto elevate sanitarie e sociali (famiglie da assistere, lavoro perso).

Mi chiedevo: cosa posso fare davanti a una classe politica che lucra sulla sofferenza altrui?

Leggo nel sito del Ministero della Salute che la ludopatia “È una condizione molto seria che può arrivare a distruggere la vita”. Durante i periodi di stress o depressione, l’urgenza di dedicarsi al gioco d’azzardo, per le persone che ne sono affette, può diventare completamente incontrollabile, esponendoli a gravi conseguenze, personali e sociali. La ludopatia, può portare a rovesci finanziari, alla compromissione dei rapporti e al divorzio, alla perdita del lavoro, allo sviluppo di dipendenza da droghe o da alcol fino al suicidio. (…) Secondo alcune stime americane, la ludopatia può interessare il 2-4% della popolazione, rappresentando, dunque, anche un importante problema di salute pubblica”.

Lo Stato, pertanto, mentre, a parole, finge il proprio interesse al problema, di fatto, fa ogni cosa per cercare di mantenerlo in vita, non legiferando in maniera adeguata e, pertanto, non fornendo alla magistratura strumenti adeguati per sanzionare gli operatori del gioco di azzardo. Lo Stato cerca di pulirsi la coscienza obbligando le società che incitano a scommettere (e che bombardano gli italiani attraverso la televisione), a indicare che i minori non possono giocare e che è possibile, scommettendo, ammalarsi di una patologia anche grave, ma nulla viene fatto per contenere pratiche che non hanno limitazione.

Mi auguro che ci possa essere una risoluzione dell’incresciosa, incredibile situazione attuale. Segnalo, ora, invece, una sentenza che potrebbe aver rinvenuto un escamotage capace (per esempio in una Varese ricca di parchi pubblici) di poter solo limitare il gioco di azzardo patologico (Gap). Mi rifaccio alla sentenza numero 626-2018 del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano. Questa, infatti, ha ritenuto legittima la deliberazione con la quale la Giunta comunale, nel dare attuazione all’articolo 5, comma 1, della Lr Lombardia n. 8 del 21 ottobre 2013 ed alla deliberazione della Giunta regionale lombarda 24 gennaio 2014, n. X/1274, ha correttamente inquadrato un parco comunale tra i luoghi sensibili ai fini del divieto di nuove installazioni di apparecchi di giochi d’azzardo con vincite in denaro.

Il parco comunale, infatti, è un luogo di aggregazione giovanile e, di conseguenza, non possono essere installati giochi d’azzardo leciti in locali posti a meno di cinquecento metri da esso, considerato il pericolo per la salute dei minori che ne potrebbe derivare.

La Regione Lombardia, con due distinti interventi, ha inteso adottare, direttamente o attraverso i Comuni, regole stringenti in materia di contrasto al Gioco d’azzardo patologico(Gap).

Attraverso il citato articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2013, si è previsto che «per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da Gap, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del Rd n. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da (…) luoghi di aggregazione giovanile».

La menzionata deliberazione della Giunta regionale, ha poi individuato la tipologia di luoghi sensibili negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nei luoghi di culto, negli impianti sportivi, nelle strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, nelle strutture ricettive per categorie protette, nei luoghi di aggregazione giovanile e negli oratori.

L’allegato A (parte integrante ed essenziale del provvedimento) ha specificato al punto 1 i principi che sorreggono tale normazione e che sono sintetizzabili nella tutela dei minori, degli utilizzatori, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.

Sempre l’articolo 5 della legge regionale n. 8/2013 ha poi disposto, al comma 2, che «il Comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (…), in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis, tenuto conto dell’impatto dell’installazione degli apparecchi di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica».

La sentenza, quindi, individua che l’ente normativamente competente a dettare la disciplina volta alla lotta alla ludopatia, sia la Regione, mentre quello competente a dare attuazione a detta disciplina, sia la Giunta regionale, da un lato, e, a livello locale, la Giunta comunale di tutti i Comuni insistenti sul territorio lombardo.

La Giunta comunale, in particolare, può esercitare la propria competenza attraverso il suo tipico provvedimento di indirizzo politico-amministrativo, con il quale esercita il proprio potere connaturale di gestione vera e propria e cioè, mediante la deliberazione di giunta comunale.

Ho, quindi, invitato, nella mia veste di presidente dell’associazione Amici della Terra Varese, il sindaco di Varese a promuovere l’assunzione da parte della Giunta comunale di un provvedimento volto a dare attuazione all’articolo 5, comma 1, della Lr Lombardia n. 8 del 21 ottobre 2013 ed alla deliberazione della Giunta regionale lombarda 24 gennaio 2014, n. X/1274, includendo tutti i parchi comunali di Varese tra i luoghi sensibili, ai fini del divieto di nuova installazione di apparecchi di giochi d’azzardo con vincite in denaro a 500 mt. da loro.

I parchi comunali sono, infatti, luoghi ordinariamente deputati allo svago e al tempo libero di tutti i cittadini e, quindi, anche di quelli più giovani e a fare in modo che non possano esistere, a questa distanza, luoghi dove praticare il gioco di azzardo. Considerata l’ampiezza del raggio d’interdizione di quello che potrebbe essere il divieto comunale (ripeto cinquecento metri) e la numerosità di altri luoghi sensibili ricadenti in tale raggio d’azione, si potrebbe incominciare a dare a Varese e ai suoi abitanti un segnale non certo risolutivo, ma, almeno chiaro: Stato, guarda che noi siamo contro il gioco di azzardo! L’ho invitato, anche, a sensibilizzare il presidente della regione Lombardia, il presidente della Provincia e tutti i suoi colleghi.

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