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Attualità

BARATTO AMMINISTRATIVO

ARTURO BORTOLUZZI - 16/10/2015

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Un esempio di “baratto amministrativo”

Parliamo del “baratto amministrativo”. Sono stato informato dagli organi di informazione locali che il consigliere comunale di Varese, Alessio Nicoletti, con una sua mozione, ai sensi dell’art. 24 della legge 164 del 2014, intende sollecitare il Consiglio comunale a ammettere tra i mezzi di pagamento consentiti dal Comune il “baratto amministrativo”. Questo, infatti, consiste nel barattare i debiti verso la pubblica amministrazione con lavori utili nel proprio Comune.

Per introdurre il baratto amministrativo i Comuni devono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti, presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Il sopraccitato articolo 24 ha una finalità che è ben rappresentata già dal suo titolo: agevolare la partecipazione delle comunità locali in materia di «tutela e valorizzazione del territorio» mediante il riconoscimento di agevolazioni tributarie.

La norma dettaglia tutti gli elementi che caratterizzano e delimitano il contesto entro cui il Comune potrà esercitare questa facoltà, regolamentando contenuti e aspetti applicativi.

Prima di tutto, i soggetti ammessi sono cittadini singoli o associati, con priorità per le forme associative stabili e giuridicamente riconosciute, su progetti da questi presentati; gli interventi dovranno essere orientati alla «tutela e valorizzazione del territorio» e pertanto potranno riguardare:

  • pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade;
  • decoro urbano, recupero e riuso di aree e immobili inutilizzati, a fini di interesse pubblico;
  • valorizzazione di zone limitate del territorio urbano o extraurbano. Le agevolazioni possono consistere in riduzioni o esenzioni di tributi, e i tributi devono essere «inerenti al tipo di attività posta in essere». Le esenzioni dovranno:
  • essere limitate nel tempo;
  • essere limitate a specifici tributi (dunque non generalizzate),
  • tenere conto «dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere».

Il principio di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte obbliga l’osservanza del contesto previsto dal legislatore, che risulta interessante ma anche blindato.

La possibilità data dalla vigente normativa è sicuramente intrigante e l’iniziativa della mozione, è condivisibile. Del “baratto amministrativo” ho sentito e letto che è stato anche interessato il comune di Busto Arsizio.

Riferisco ciò per rendere palese come questo tema sia di grande attualità in questo momento nell’ambito degli enti locali.

Ho scritto, pertanto, al sindaco del Comune di Varese per chiedergli di interessare la società civile perché possa fornire spunti e proposte sui lavori, che sono più urgenti da esser compiuti, al Consiglio comunale che deciderà. I cittadini è giusto che anche sappiano quale può essere il disciplinare nonché i tempi di ogni progetto di cui sopra.

Sarebbe in ogni modo necessario un dibattito preliminare tra i tecnici legali del comune, riguardo i problemi giuridici posti dal Sole 24 Ore. Questi attendono alla cornice normativa del citato articolo 24 nonché alle Normative già in essere che potrebbero raggiungere gli stessi scopi voluti dallo stesso articolo 24. Ci potrebbero essere anche problemi riguardo i rapporti tra questa norma e quanto è già stabilito a proposito degli enti locali.
La cornice normativa non pare prestarsi al fine voluto dal «baratto amministrativo», nei modi in cui è attualmente posto all’attenzione delle amministrazioni locali. L’obiettivo sarebbe quello di creare opportunità di prestazioni lavorative a favore dell’ente pubblico, da valorizzare ai fini del soddisfacimento dei debiti nei confronti dello stesso ente. La norma ha forse il pregio e l’effetto di stimolare la ricerca di nuove soluzioni per la definizione di pendenze debitorie in contesti di difficile solvibilità, ma la legittimazione di scelte in tal senso potrebbe forse essere ricercata in altri istituti presenti nel nostro ordinamento.

Sembrano rispondere maggiormente agli obiettivi prefigurati le previsioni in materia di compensazione dettate dagli articoli 1241 e successivi del Codice civile. Proprio per quanto riguarda i tributi locali occorre ricordare che la legge finanziaria per l’anno 2007 (legge 296/2006) ha ammesso espressamente la compensazione prevedendo, all’articolo 1, comma 167, che «gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali».

Il problema della legittimazione non è tuttavia il solo. Non va infatti trascurata la complessità del percorso ipotizzato sotto numerosi profili: quelli strettamente collegati ai riflessi finanziari sul bilancio dell’ente, a cui si aggiunge il necessario rispetto di tutte le norme speciali e generali cui il Comune è soggetto in materia di affidamento di prestazioni di lavoro, comprese le contribuzioni obbligatorie. Non sarà semplice conciliare tutto questo con le attese di molti debitori.

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