Moto e rischi per l’ambiente. Ho letto un articolo sul giornale La Prealpina del 25 maggio dal titolo ‘Moto sui sentieri, rischio ambientale.
Tengo, ancora una volta, a fare presente come il verde sia un patrimonio di interesse collettivo e di proprietà sociale che deve essere vissuto con rispetto. Non esistono secondo la mia opinione mezze misure: ci sono luoghi in cui poter fare motocross, altri invece dove questo sport, questa pratica non può essere ammessa.
Parlo di ammissibilità perché talune realtà rischiano di venire compromesse irrimediabilmente qualora diventino teatro inappropriato di una frequentazione non conforme e non adeguata. Non si può mischiare l’acqua con l’olio. Qualcuno tenta sempre di effettuare questa pratica cercando trovate ingegnose. Ma io non ci sto. Così facendo roviniamo il nostro patrimonio e non lo valorizziamo, allontanando i turisti e scontentando gli agricoltori e i proprietari.
Ci sono luoghi che si caratterizzano per la loro bellezza, per il loro fascino e che vanno goduti con discrezione, sfiorati con il petalo di una rosa. Il Nord del Varesotto ha molti di questi luoghi che non vogliono veicoli a motore per essere vissuti. Occorre rispettarli e fare delle scelte di priorità sulle quali non è possibile discutere. Così come si fanno piste ciclabili attorno ai laghi dove i motori non sono ammessi simmetricamente un simile divieto deve valere per la montagna.
Ho perciò scritto all’assessore all’Ambiente della Regione Lombardia, al presidente e al responsabile delle guardie ecologiche della Comunità montana del Piambello, invitandoli, conformemente alla competenza di ciascuno, a svolgere un’azione di tutela senza timore alcuno, facendo riferimento a questo proposito all’articolo 3 ter del decreto legislativo numero quattro del 2008 (che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), prevedendo il principio di azione ambientale. Articolo secondi il quale la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale dev’essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private. Occorre ci sia una loro adeguata azione, che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte dei danni causati all’ambiente, nonché al principio del ‘chi inquina paga’ ai sensi dell’articolo 174 comma due del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.
Di notevole importanza è la definizione di sviluppo sostenibile contenuta nell’articolo 3 quater sempre del decreto legislativo numero quattro del 2008 in cui si afferma che ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra la natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro.
La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane. In questo contesto intervengono due principi procedurali quali quello di sussidiarietà e quello di leale collaborazione. I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo costituiscono le condizioni minime e essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale.
You must be logged in to post a comment Login